SUPERBONUS E UNICO PROPRIETARIO

Ok al Superbonus per edifici con più unità immobiliari e unico proprietario.
Il superbonus spetta anche a quegli edifici con più unità immobiliari (fino a 4) con unico proprietario o comproprietari.
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Con la nuova risposta n. 58/2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato nuovi chiarimenti per l’applicazione del Superbonus 110 relativamente a quegli edifici con più unità immobiliari (per un massimo di 4 unità) appartenenti ad un unico proprietario o comproprietari.
👉 L’interpello
L’interpello dell’Agenzia delle Entrate riguarda un edificio composto da due unità immobiliari di cui l’istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà.
👉 L’Istante volendo eseguire:
il cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni; il rifacimento di una porzione dell’impianto termico;
in aggiunta a interventi di miglioramento sismico,
realizzazione di una nuova copertura, opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali, chiede se può usufruire del Superbonus (art. 119, dl n. 34/2020) e dell’opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto.
👉 Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate ricordano che in origine il testo dell’articolo 119, comma 9, lett.a), del decreto Rilancio ai fini dell’applicazione del Superbonus prevedeva che l’edificio oggetto degli interventi fosse costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile; pertanto, il Superbonus non spettava in caso di interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.
Successivamente però la lett. n), del comma 66 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha modificato il predetto comma 9, lett. a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati: dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Le Entrate chiariscono che, per effetto di tale modifica, l’agevolazione spetta anche nel caso di edifici non in condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.
Nel caso di specie, l’edificio è composto da due unità immobiliari di cui l’istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà.
Pertanto, il titolare potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, alla agevolazione in esame.
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articolo tratto da biblus.acca.it

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