Bonus barriere architettoniche: quali gli interventi ammessi?

Bonus barriere architettoniche: aspetti generali
La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda del 75% (inizialmente con la durata di solo un anno) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista nella misura del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del 78 TUIR) ed al Superbonus (di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio) anche se, in questo caso, è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Successivamente, la legge di Bilancio 2023 ha prorogato detta agevolazione al 31 dicembre 2025.

Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

 

Beneficiari
I soggetti che possono accedere alla detrazione sono:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici,
le associazioni tra professionisti,
i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Limiti di detraibilità
La detrazione nella misura del 75%o delle spese sostenute va ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
In particolare, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

 

Interventi agevolabili: la sostituzione di infissi, il rifacimento di bagni, il cambio dei pavimenti
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gli interventi agevolabili possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali:

la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
il rifacimento di scale;
l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
installazione ascensori e montacarichi;
gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
gli interventi di sostituzione dell’impianto;
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

 

Requisiti di accesso: il rispetto dei requisiti previsti dal decreto n. 236/1989
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236 /1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire, ai fini del superamento e dell’eliminazione, delle barriere architettoniche:

l’accessibilità,
l’adattabilità,
la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Come chiarito dalle Entrate con un esempio, in caso di un intervento di ristrutturazione del bagno che comporta anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Inoltre, continua il Fisco, considerato che la norma prevede che la detrazione spetta in relazione alla realizzazione di detti interventi su edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

 

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, ai sensi dell’art. 121 del dl n. 34/2020 i beneficiari della detrazione possono, optare per:

lo sconto in fattura, un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

𝐒𝐜𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞.
SEDE DI VALLEFOGLIA: 𝟬𝟳𝟮𝟭 𝟮𝟬𝟭𝟰𝟵𝟵 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
SEDE DI URBINO: 𝟬𝟳𝟮𝟮 𝟬𝟰𝟬𝟵𝟯𝟰 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
SEDE DI PESARO: 𝟬𝟳𝟮𝟭 𝟱𝟴𝟯𝟯𝟰𝟳 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
info@geometrabalzano.it
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Articolo tratto da biblus.acca.it

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