Superbonus e pro-rata Iva, ok allo sconto in fattura parziale

Come quantificare l’Iva indetraibile nel caso in cui l’impresa intenda praticare al contribuente lo sconto in fattura? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 118/2022.

Superbonus e pro-rata, il caso

La risposta dell’Agenzia è stata sollecitata da una società che ha chiesto di interpretare il comma 9-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/ 2020).

In base a tale comma, l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

La società segnala l’insorgenza di una possibile problematica in merito alla modalità di determinazione dell’importo su cui conteggiare la detrazione superbonus e, in particolare, circa la quantificazione della quota parte di IVA indetraibile su base pro-rata. Tale quota viene infatti determinata in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell’annualità di riferimento, quindi in un momento successivo a quello in cui la società deve quantificare la detrazione e praticare lo sconto in fattura.

Superbonus e pro-rata Iva, sconto in fattura parziale
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base al comma 9-ter del Decreto Rilancio, l’IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.Il meccanismo pro-rata viene applicato quando una società effettua sia operazioni esenti da IVA sia operazioni imponibili. L’Agenzia ha illustrato che il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili. L’ammontare di tali operazioni è determinato in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

Secondo il Testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione è provvisoriamente operata applicando la percentuale di detrazione dell’anno precedente. Chi inizia l’attività applica invece una percentuale di detrazione determinata presuntivamente. In entrambi i casi, si effettua un conguaglio a fine anno.

Se il contribuente intende optare per lo sconto in fattura, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto parziale).

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, la società può fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. La società, quindi, può far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico.

L’IVA indetraibile concorre a determinare l’importo su cui calcolare la detrazione solo per i lavori incentivati con il Superbonus. L’Agenzia ha spiegato che non è possibile estendere questo meccanismo, per analogia, agli interventi agevolati con altri bonus edilizi.

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Articolo tratto da edilportale.com

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