Sismabonus ed Ecobonus, valgono anche per demolizioni e ricostruzioni?

Dall’Agenzia delle Entrate un importante chiarimento su sismabonus e ecobonus in caso di demolizione e ricostruzione di unità collabenti.

A seguito dell’interpello n. 138/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in tema di detrazioni sismabonus e ecobonus per edifici collabenti (ruderi)

Per le sopraindicate unità, le Entrate spiegano che è possibile beneficiare delle suddette detrazioni fiscali, tramite demolizione e ricostruzione, purché dal titolo edilizio rilasciato si desuma che si tratti di una ristrutturazione e non di un intervento ex novo. In particolare per tali interventi occorre tener conto della risoluzione (n. 34/E del 2018) in cui si dichiara che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione classificabili come “ristrutturazione edilizia”, si deve:

  • rispettare la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
  • rispettare la stessa sagoma 

Sulla base di tali considerazioni, il contribuente pone al Fisco il quesito se sia possibile, seguendo l’iter previsto per la classificazione dell’edificio prima dell’inizio dei lavori in unità collabenti, accedere alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle parti comuni di edificio finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14, comma 2-quater. 1, del decreto legge n. 63 del 2001.

La risposta e le conclusioni della Commissione.

La Commissione delle entrate chiarisce che in riferimento alla demolizione e alla ricostruzione ai fini delle detrazioni, si deve tenere conto della risoluzione n. 34/E del 2018 , la quale precisa che nella situazione riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente (rudere), ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo autorizzativo dei lavori (Permesso, SCIA, DIA, ecc.) deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Forniti tali elementi di supporto al contenuto della sua risposta, la Commissione giunge alla conclusione che lo stato di un immobile anche se parzialmente o totalmente inagibile e privo di rendita (unità collabenti, rudere), non esclude la sua esistenza trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

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