Lavori in copertura, tetti e lucernai: le protezioni da adottare

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Sancito lโ€™obbligo dal Ministero del Lavoro a predisporre misure di protezione collettiva nel caso di lavori in copertura, su tetti e lucernari.

In merito ad un dubbio avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, relativo allโ€™ obbligo di cui art. 148 comma 1 del dlgs n. 81/2008, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito adeguati chiarimenti nellโ€˜interpello n. 6/2019.

Quesito
Il quesito avanzato รจ il seguente:
Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dellโ€™art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltร  di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?

Pur considerando, prosegue la Federazione, che:
Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nellโ€™art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare prioritร  alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non lโ€™obbligo di predisporle sempre.

Risposta
Al riguardo, la Commissione Interpelli ha innanzitutto fatto unโ€™attenta analisi del del dlgs n. 81/2008:
lโ€™art. 15 prevede โ€œla prioritร  delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individualeโ€;
lโ€™art. 75 stabilisce, inoltre, che โ€œI DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoroโ€;
lโ€™art. 111 stabilisce la โ€œprioritร โ€ delle โ€œ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individualeโ€; al comma 6 prevede che โ€œIl datore di lavoro nel caso in cui lโ€™esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede lโ€™eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [โ€ฆ]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinatiโ€;
lโ€™art. 148 inoltre riporta che โ€œPrima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando lโ€™obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiegoโ€; al comma 2 prevede che: โ€œNel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumitร  delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticadutaโ€.
In particolare, lโ€™art. 148 (riguardante i lavori speciali) sancisce lโ€™obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili; si tratta di una disposizione speciale rispetto a quella generale dellโ€™art. 111 che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene quindi che non sussiste alcun contrasto tra gli art. 148 e 111 del dlgs n. 81/2008.

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