Superbonus e stato avanzamento lavori a più fornitori

In presenza di diversi fornitori la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Nuovi chiarimenti del Fisco in materia di Superbonus: con la risposta n. 483 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni importanti concetti relativi alla cessione del credito per stati di avanzamento a più fornitori (prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio) e sconto in fattura.

Quesito

L’istante è una società fornitrice di materiali edili che aveva sottoscritto con un’impresa di costruzioni e ristrutturazione di edifici un contratto di fornitura.

Il contratto prevedeva l’impegno da parte dell’istante ad acquisire parte del credito fiscale maturato da un condominio e poi ceduto sotto forma di sconto in fattura all’impresa che aveva realizzato i lavori, come corrispettivo per il pagamento dei prodotti acquistati da detta impresa.

L’impresa, dopo la realizzazione dei primi lavori di messa in sicurezza sismica (con miglioramento di due classi) su un condominio di 13 unità, aveva emesso nel 2019 il primo SAL ed una serie di fatture ad esso afferenti, in relazione alle quali il committente (il condominio) aveva esercitato l’opzione per lo sconto in fattura dell’85% dell’importo.

Il credito d’imposta così maturato veniva ceduto all’impresa di costruzioni la quale, a sua volta, trasferiva parte del credito alla società istante e parte ad un altro fornitore.

I lavori sul condominio continuano e l’impresa di costruzioni è in procinto di emettere un nuovo SAL. Come per il primo SAL, il committente intende esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e trasferire il credito d’imposta così maturato all’impresa di costruzioni, a sua volta intenzionata a trasferire il credito d’imposta.

Alla luce dei nuovi sviluppi legislativi (art. 121 del decreto Rilancio), la società istante intende sapere se le modalità di trasferimento scelte in occasione della cessione del credito maturato sul primo SAL vincolino o meno l’impresa di costruzioni nella scelta del soggetto cui cedere il credito relativo al secondo SAL che sta per emettere.

Il quesito posto è il seguente:

la suddivisione del credito d’imposta effettuata nel 2019 vincola l’Impresa di costruzioni a cedere il nuovo credito, ancora una volta, agli stessi fornitori e con le stesse proporzioni applicate al primo SAL?

Parere delle Entrate

Le Entrate ricordano che, in virtù di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 121 del dl n. 34/2020, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso art. 121.

Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che:

  • gli stati di avanzamento dei lavori, SAL, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascuno stato di avanzamento lavori, SAL,  deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Inoltre, nei seguenti documenti, vengono fornite ulteriori indicazioni:

  • circolare AE n. 30/2020: è consentita la cessione del credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”;
  • provvedimento AE dell’8 agosto 2020: è stato specificato che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essiLo sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso, l’istante può ricevere quale cessionario il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai sopra citati provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti.

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articolo tratto da biblus.acca.it

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