SUPERBONUS 110% E CAPPOTTO TERMICO

SUPERBONUS 110% E CAPPOTTO TERMICO
I chiarimenti del MEF
Sull’argomento è intervenuto anche il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa che nella III edizione delle FAQ sul Superbonus 110% ha risposto alle seguenti domande (che non lasciano alcun dubbio sul problema iniziale).
Ai fini del rifacimento del cappotto termico, come va calcolato il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio? Si deve avere riguardo all’intero edificio o solo ai vani riscaldati?
Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Come illustrato, l’agevolazione di applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, da intendersi come integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non Condominio con 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico.
Posso eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di quest’ultima ed accedere al 110% per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico? Sì, è possibile accedere al 110% anche per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico.
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