SUPERBONUS 110% / CESSIONE DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA

SUPERBONUS 110% / CESSIONE DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA: CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

20-07-2020 (Aggiornamento dell’articolo al testo convertito in legge).

16-07-2020 (Il D.L. Rilancio è stato convertito in legge! Seguiranno approfondimenti e chiarimenti).

09-07-2020 (In attesa dell’esito in Senato …)

07-07-2020 (… molti emendamenti ed informazioni attualmente non ufficiali, attendiamo la conversione in legge …).
Consiglio: per coloro che sono intenzionati a fare interventi di riqualificazione energetica, a prescindere da questo incentivo nuovo, consiglio di procedere già con la diagnosi energetica, passo comunque fondamentale a prescindere da tutto (conformità urbanistica in primis)  …

30-06-2020 (nessuna novità confermata, molti emendamenti ed informazioni attualmente non certe, attendiamo innanzitutto la conversione in legge …)

06-06-2020 (consigli utili su come muoversi in questa prima fase di incertezze …)

01-06-2020 (informazioni integrative sulla regolarità/conformità/rispondenza urbanistica)

26-05-2020 (chiarimento parziale relativo alla documentazione da presentare)

21-05-2020 (prima stesura)

Da oramai diverse settimane troviamo su internet molte interpretazioni personali relative ai nuovi incentivi rivolti alla riqualificazione energetica/sismica/ristrutturazione degli immobili; la materia non è semplice, l’italiano è una lingua complessa e ricca di sfaccettature e soprattutto serve tempo per approfondire tutti gli aspetti (evidenti e nascosti) e ricevere adeguati chiarimenti nell’ottica di permettere una significativa comprensione degli strumenti a disposizione, motivo per cui, solo ora, dopo la conversione in legge del D.L. Rilancio 19 maggio 2020 n°34, aggiorno questo articolo.

Farò il possibile per affrontare l’argomento in maniera semplice e precisa, concentrandomi su quelli che ritengo siano gli aspetti più significativi e utili da sapere in questa prima fase di analisi, sperando di ricevere un riscontro da parte di colleghi o di coloro che, più di me, sono riusciti ad entrare maggiormente nel merito dell’argomento. Partiamo quindi dal presupposto che ad oggi mancano ancora i decreti attuativi, le direttive da parte dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate, pertanto non siamo pronti al 100%, ma possiamo iniziare a lavorarci su …

Questo articolo sarà oggetto di successivi aggiornamenti ed approfondimenti.

Parliamo quindi di un nuovo incentivo caratterizzato da una detrazione fiscale IRPEF del 110%, in 5 anni, chiamato Superbonus per differenziarlo dall’Ecobonus che tutti già conoscerete, che presenta percentuali di detrazione fiscale inferiori (al momento esistono in vigore almeno 15 differenti tipologie di incentivi che non sono oggetto di questa discussione).

Questo nuovo “strumento” nasce dall’intenzione del Governo di stanziare fondi, tramite il Decreto “Rilancio”, rivolti alla ripresa economica di imprese e famiglie; risulterà possibile (in determinati casi) ottenere una detrazione fiscale sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%), in misura “superiore” rispetto al costo effettivo. Ci tengo a precisare che questo mio articolo non tratterà il Sismabonus, legato a competenze tecniche che non riguardano la mia professione. Gli interventi che “potrebbero” accedere a questo incentivo si riferiscono ad un limitato intervallo di tempo (dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, ossia 18 mesi, fino al 30 giugno 2022 solo per gli istituti autonomi case popolari IACP).

Posso davvero fare gli interventi di riqualificazione energetica di casa completamente “gratis”?

Da tecnico progettista che opera da svariati anni nell’ambito della riqualificazione energetica, posso dirvi che difficilmente si potranno fare i lavori necessari a costo nullo … Purtroppo questa idea è nata dalla “cattiva” informazione che in queste settimane si sta divulgando. Diciamo che la confusione è stata creata dalla nuova aliquota del “110%” … Non mi sto a dilungare su questo aspetto, entrerei troppo nel tecnico. Per accedere a questa incentivazione esistono dei “paletti tecnici” ed “economici” da dover seguire, dati che dovranno poi essere”asseverati” dal progettista, responsabile in gran parte dell’accesso, da parte del committente, allo sgravio fiscale. Se optrete per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, la parte a carico del committente aumenterà di conseguenza … Nessuno finanzia senza un ritorno economico, rappresenterebbe un sistema destinato presto al collasso. Questo incentivo risulta essere un ottimo ed aggiuntivo strumento per poter effettuare interventi di riqualificazione energetica e sismica della propia abitazione pagando solo una parte dei lavori. ricordatvi che non esiste solo questo sistema di incentivazione.

Quale è il primo passa da fare prima di lanciarsi in ipotesi di interventi di riqualificazione energetica che possano accedere al Superbonus 110%?

Consiglio vivamente di “fare una rapida telefonata” al proprio tecnico di fiducia … Non è la mia materia e quindi non intendo dilungarmi su questo argomento, ritengo però necessaio porre l’attenzione sugli aspetti che riguardano eventuali abusi edilizi o situazioni di questo genere. Giusto per fare un esempio, credo il più immediato e semplice, nel momento in cui il professionista energetico si troverà a dover certificare la classe energetica di partenza dell’immobile (possibile oggetto di riqualificazione energetica), dovrà ovviamente rilevare ciò che rappresenta lo stato di fatto dell’unità immobiliare, pertanto sarà necessario partire da una situazione di conformità o regolarità urbanistica. Qui mi fermo, non essendo argomento strettamente relativo alla mia professione.

Quali sono gli interventi che possono accedere al Superbonus 110%?

Gli interventi che interessano questa incentivazione sono i seguenti (D.L. Rilancio art. 119 comma 1 lett.re a, b e c):

A (INVOLUCRO) – interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

B (IMPIANTI CENTRALIZZATI) – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento UE n. 811/2013), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microco-generazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per alcuni comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

C (IMPIANTI AUTONOMI) – interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento UE n. 811/2013), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati a specifiche procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati da specifiche procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

In presenza di almeno uno degli interventi trainanti identificati in precedenza (interventi A, B o C), possiamo estendere l’aliquota speciale del 110% anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica che intendiamo fare (finestre,  coperture solari, ecc.). Ogni intervento aggiuntivo avrà il suo specifico tetto massimo di spesa, oltre a quello definito dal Superbonus 110%.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42), oppure nel caso in cui vigessero specifici divieti definiti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione al 110% si applica ugualmente a tutti gli interventi di riqualificazione energetica anche in assenza di interventi trainanti (A, B o C), purché sia dimostrato il solito salto delle due classi energetiche.

La sola lettura di questa prima parte dell’articolo fa già capire che, l’accesso al Superbonus 110% è associato ad un intervento globale, e non ad uno singolo.

In termini di riqualificazione energetica globale dell’immobile, quindi in aggiunta ad uno degli interventi principali menzionati in precedenza (A, B o C), si ha la possibilità di detrarre al 110% anche i seguenti interventi:

(FOTOVOLTAICO) – è prevista l’aliquota del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, che dovranno essere connessi alla rete, ovviamente se l’intervento risulta effettuato congiuntamente ad almeno uno degli interventi menzionato in precedenza (A, B o C). Spesa complessiva massima pari a 48.000 euro ad unità immobiliare e limite massimo imposto anche come costo al kW (2400 euro/kW). Per accedere a questa detrazione, bisogna rinunciare allo “Scambio sul Posto”, ossia alla possibilità di vendere l’energia elettrica alla rete (anche se ad un prezzo limitato). L’energia prodotta in eccesso andrà ceduta alla rete senza ricevere un corrispettivo economico. Il fotovoltaico potrà inoltre accedere all’agevolazione del 110% anche in caso di semplice ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ma con un limite inferiore di spesa a kW installato (1600 euro/KW).

(ACCUMULO) – è prevista inoltre l’aliquota del 110% per l’installazione (ovviamente contestuale o successiva ad uno degli interventi A, B o C) di sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico. Spesa complessiva massima pari a 48.000 euro ad unità immobiliare e limite massimo imposto anche come costo al kW (1000 euro/kW). Ci tengo a precisare il fatto che, con il termine “successiva”, il legislatore intende dire successiva in termini temporali ad un intervento di installazione di impianto fotovoltaico realizzato già con i requisiti di accesso al Superbonus 110%; non sarà pertanto possibile accedere al 110% per l’integrazione di un sistema di accumulo di energia elettrica su un impianto fotovoltaico esistente all’entrata in vigore di questo nuovo Decreto.

Per poter accedere al Superbonus del 110% è necessario dimostrare (tramite asseverazione di un tecnico progettista), di aver rispettato i requisiti minimi dettati dai vari decreti e di aver ottenuto un miglioramento di almeno due classi energetiche. Solo nel caso in cui non fosse possibile garantire due salti di classe, sarà necessario dimostrare di aver raggiunto la massima classe energetica (ossia la A4).

La miglioria energetica andrà dimostrata tramite redazione di A.P.E. pre-intervento e post-intervento. Da quanto ho dedotto dalla lettura del D.L. (Art. 119 comma 3), questi due A.P.E. dovranno essere fatti sull’edificio complessivo dal tecnico progettista ed andranno ad integrare l’asseverazione finale di accesso alla detrazione fiscale (in caso di chiarimenti differenti provvederò ad aggiornare l’articolo). Fondamentale la responsabilità del professionista incaricato, dalla quale dipende l’esito di tutta la procedura. Ricordo che la redazione dell’APE complessivo dell’edificio, quando si parla di condomìni, non vale come Attestato di Prestazione Energetica del singolo immobile.

La responsabilità del professionista non si limita solo all’asseverazione del miglioramento energetico, bensì della verifica di congruità dei costi sostenuti per gli interventi. Senza aggiungere altro, si capisce l’importanza di affidarsi ad un professionista di fiducia, facendosi accompagnare fin dall’inizio nella ricerca degli interventi adeguati all’ottenimento della riqualificazione energetica del proprio immobile che permettano effettivamente l’accesso al Superbonus.

Quali condizioni devono rispettare gli interventi per permettere l’accesso al Superbonus 110%?

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi (standard minimi di efficienza energetica da raggiungere) e contemporaneamente devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Chi può accedere al Superbonus 110%?

L’informazione la troviamo nell’articolo 119 comma 9 del D.L. Rilancio:

– condomìni;

– dalle persone fisiche, sul numero massimo di due unità immobiliari (fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

– dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

– dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

–  dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 ago- sto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

– dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Stiamo parlando di un’aliquota elevata (110%) relativa ad interventi globali e quindi economicamente onerosi, detraibili in soli 5 anni; esiste la possibilità di scegliere tra due opzioni: la cessione del credito e lo sconto in fattura. Tale scelta dovrà essere fatta per via telematica. L’Agenzia delle entrate ha implementato un nuovo portale raggiungibile da questo link.

La cessione del credito d’imposta è uno strumento creato per coloro i quali rientrano nella cosiddetta tax area, ovvero i cosiddetti soggetti incapienti, il cui reddito non permette loro di sfruttare le agevolazioni fiscali. Gli incapienti hanno un reddito complessivo annuo che viene escluso dalla tassazione IRPEF in quanto è inferiore al limite tassabile.

Lo sconto in fattura è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Sarà poi il fornitore a recuperare la suddetta somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In linea generale, non occupandomi nello specifico di questi aspetti, consiglio sempre di far riferimento al proprio commercialista, in modo da essere seguiti in maniera adeguata.

Il commercialista potrà esservi anche di supporto per la redazione di un documento necessario per poter accedere alle due procedure appena menzionate, trattasi del “visto di conformità”, necessario per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Consiglio la lettura di questa pagina di approfondimento redatta dall’Agenzia delle Entrate (link).

Cosa consiglio di fare prima di crearsi false speranze?

Direi che il consiglio più coerente, professionale e trasparente che posso dare è il seguente:

1 – prima di tutto, con il supporto di un vostro vostro tecnico di fiducia, verificare che sia tutto a posto dal punto di vista “urbanistico”;
2 – affidarsi ad un professionista energetico “che operi nella vostra zona”, in modo da iniziare ad esporre/condividere le intenzioni/idee, facendovi guidare da loro verso una valutazione più consapevole e soprattutto in linea con quelle che saranno le disposizioni definitive per l’accesso all’Ecobonus 110%;
3 – avere pazienza, fidandosi dei professionisti a cui ci si è rivolti.

Ad oggi siamo in attesa di nuove direttive che andranno a modificare l’attuale sistema di certificazione energetica degli edifici e la definizione dei “requisiti minimi” di legge, parametri fondamentali per i progettisti che devono valutare le soluzioni di riqualificazione energetica più adatte da proporre al cliente. Siamo anche in attesa della creazione del nuovo portale ENEA specifico e di ricevere una serie di chiarimenti ed approfondimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA stessa.

Iniziare ad affidarsi a persone di fiducia permette di iniziare a svolgere quelle che sono le attività iniziali, obbligatorie, per effettuare una diagnosi energetica dello stabile rivolta a conoscere lo stato edificio-impianto da cui si partirà.

L’articolo è in fase di stesura, seguiranno pertanto aggiornamenti ed approfondimenti specifici. Argomenti non trattati direttamente sono ancora in fase di studio.

 

Lo studio è a disposizione per darvi tutte le informazioni necessarie.

Per saperne di più 0721 201499 – 339 6751491
info@geometrabalzano.it

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